Le modalità di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno essere effettuate obbligatoriamente attraverso il sistema PagoPA ai sensi dell’art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dell’articolo 15, comma 5-bis del D.L. 179/2012
La FNOMCEO, a seguito delle molte richieste di chiarimenti (compresa la nostra) da parte degli ordini e degli iscritti sulla certificazione di assolvimento dell’obbligo formativo ECM e del dubbio che questa dovesse essere soggetta ad imposta di bollo, ha emanato la circolare n. 54 dove chiarisce tutti i casi in cui le istanze rivolte all’ente e le certificazioni rilasciate siano soggette a tale imposta.
Secondo quanto previsto dal D.lgs n.81/08 all’art. 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competete occorre che i sanitari, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato in 3 anni 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” e che, come stabilito dall’art. 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti.
La certificazione o autocertificazione dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Salute Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Per ogni altro si rimanda al link del Ministero della salute: https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?area=Sicurezza%20lavoro&id=1371&lingua=italiano&menu=vuoto&tab=4er