I Medici specialisti in Medicina dello Sport in attività alla data di pubblicazione del presente decreto nelle strutture di cui all'art. 1 possono proseguire l'attività purchè, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella GURS, presentino istanza dell'autorizzazione di cui all'art. 2, conformemente al modello di cui all'allegato 2 a presente decreto.
E' Istituito l'elenco nominativo dei medici specialisti in medicina dello sport autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica. Nell'elenco sono iscritti i medici in possesso di specializzazione in Medicina dello Sport, ovvero in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge n. 1099 del 1971,