Sarà possibile spostare dal triennio in corso (2017-2019) tutti i crediti mancanti per il triennio (2014-2016).
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 27 settembre 2018, ha adottato una delibera (vedasi l'allegato) finalizzata ad incentivare i professionisti sanitari all'assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo, puntando ad una maggiore semplificazione e chiarezza del sistema di regolamentazione dell'ECM.
1) E' possibile per tutti i professionisti di poter recuperare i crediti relativi al triennio (2014-2016), nel caso non abbiano assolto l'obbligo formativo individuale, spostando i crediti formativi acquisiti nel triennio in corso (2017-2019) al triennio (2014-2016), Il recupero dei crediti i per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l'accesso al portale COGEAPS, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire sul portale del COGEAPS. I crediti indicati quali recupero dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016 potranno essere spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio 2014/2016; tale spostamento sarà irreversibile.Una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.
2) E' aumentata della percentuale di crediti formativi acquisibili mediante autoformazione per il triennio 2017-2019 che passa dal 10% al 20%.
3) Relativamente alla decorrenza dell'obbligo di formazione continua, si specifica che tale obbligo decorre, per i professionisti riguardo ai quali l'acquisizione del titolo abilitante (esame di stato) non è sufficiente per esercitare la professione, dal 1 gennaio successivo al contestuale possesso del titolo abilitante necessario per l'esercizio dell'attività sanitaria ed alla successiva iscrizione ad un ordine professionale. In tali casi si deve intendere, pertanto, che l'obbligo di formazione continua decorre dal 1 gennaio successivo dalla data di prima iscrizione all'Ordine. Per le professioni il cui esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era precedentemente subordinato all'iscrizione ad Ordini, Collegi o Associazioni, l'obbligo di formazione decorre comunque dal 1 gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l'iscrizione all'Ordine.
La commissione nazionale infine specifica che questa "opportunità" ha carattere eccezionale e si è resa necessaria perchè nel triennio precedente le nuove regole del sistema ECM non erano giunte al punto attuale di certezza e condivisione: poiché non era entrata in vigore la "Legge Lorenzin", legge che ha voluto dare un inquadramento a tutte le professioni sanitarie (soggette al sistema ECM) completando di fatto il processo di riordino del settore Salute.