ECM: AL TEMPO DEL COVID. LE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Pubblicato: 2021-03-29 15:18:52

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), nella riunione del 4 febbraio 2021, ha deliberato in merito ad alcune importanti questioni circa la formazione ECM (pubblicate nel portale web ECM il 2 marzo 2021), che modificano i criteri di Educazione Continua in Medicina in funzione della pandemia.
 
Le delibere hanno riguardato la situazione emergenziale da Covid-19 e che ha mutato notevolmente le modalità di formazione del personale sanitario nell’ultimo anno.

Tra i temi di interesse per i professionisti sanitari: la formazione per il personale in pensione che esercita saltuariamente, i chiarimenti sulla riduzione degli obblighi formativi ed anche alcune questioni attinenti la formazione sul campo (FSC)

Professionisti Pensionati
I professionisti che sono collocati in quiescienza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale - previsto nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (paragrafo 4.2. Esenzioni - lettera o) è stato chiarito il termine "saltuariamente". La Commissione ha inteso definire come saltuaria l'attivitàà professionale sanitaria con un reddito annuo non superiore a 5.00.00 euro.
 
Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l'esercizio della professione sanitaria per pensionamento e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria. L'esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giornicontinuativi di sospensione dell'attività professionale, nel limite dell'obbligo formativo individuale triennale.
 
Se il professionista, collocato in quiescenza, dovesse riprendere l'attività professionale e venisse meno il requisito della saltuarietà, lo stesso sarebbe di nuovo sottoposto all'intero obbligo formativo individuale triennale.
 
Conversione eventi formativi e recupero crediti
1) Per i professionisti sanitari che abbiano proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con “data di fine evento” fino a1 31 dicembre 2021, non è possibile fruire delle riduzioni previste nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, in osservanza della delibera sul recupero del debito formativo pregresso (delibera 18 dicembre 2019);

2) riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti, prevista dal par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, si precisa che, successivamente alla certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da parte di CoGeAPS, i crediti da far valere come recupero dell’obbligo formativo relativo al triennio precedente potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio in corso;

3) per quanto concerne la riduzione del debito formativo per i professionisti sanitari presso zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017 (delibera 25 luglio 2019), si chiarisce quanto segue:
a) la riduzione prevista per il triennio 2014-2016 è di 25 crediti
b) l’obbligo formativo (75 crediti per triennio 2017-2019), si riferisce ai soli professionisti che, in assenza di tale disposizione, avrebbero avuto un obbligo formativo triennale di 150 crediti
c) per tutti i professionisti che avrebbero dovuto, per il triennio 2017-2019, ottenere un numero di crediti minore di 150 la riduzione è della metà dell’obbligo formativo
d) i professionisti che hanno conseguito un numero di crediti superiore all’obbligo formativo possono portare in riduzione, per il triennio 2020-2022, i crediti in eccedenza.
 
Formazione sul campo
La Commissione ha poi espresso il suo orientamento interpretativo relativo allo svolgimento dell’attività ECM denominata Formazione sul Campo (FSC).
 
Questa si caratterizza per lo svolgimento in “contesti lavorativi qualificati”, secondo quanto stabilito dai “Criteri di attribuzione dei crediti alle attività ECM”.
Si tratta di attività di formazione che hanno luogo all’interno del contesto lavorativo del discente e al quale sono strettamente connesse, finalizzate a migliorare le competenze professionali nello specifico ambito di pertinenza.
 
Considerato, dunque, che la formazione sul campo (FSC) esplica la propria efficacia negli ambiti lavorativi ove quotidianamente il personale sanitario si trova ad operare, la stessa appare esulare dal divieto di svolgimento di "convegni, congressi e altri eventi" statuito dal DPCM del 14 gennaio 2021, all’art.1, comma 10, lettera o).
 
A tal riguardo la Commissione rappresenta che le circolari del Ministero della salute del 23 giugno 2020 e del 7 gennaio 2021, in materia di "indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori", specificano che "la formazione continua del personale sanitario dei sistemi di emergenza territoriale non può essere sospesa o rimandata, per evidenti motivi di mantenimento della capacità operative".
 
Resta ferma la responsabilità del provider nell’organizzazione e nell’erogazione dell’evento FSC che deve avvenire nel rigoroso e completo rispetto delle prescrizioni adottate dalle competenti autorità in materia di gestione dell’emergenza sanitaria in atto.
 
Vedasi