Iiscrizione all'Elenco dei Psicoterapeuti

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Come previsto dall'articolo e del DPR n. 221/50 e come indicato nella comunicazione della FNOMCeO n. 90 del 1997, tuttora valida.

La FNOMCeO con circolare del 25.05.2023 comunica che l'attuale disciplina consente l'esercizio dell'attività di psicoterapia ai medici chirurghi in possesso del titolo di specializzazione in psichiatria, neuropsichiatria infantile, psicologia clinica, psicologia del ciclo della vita e psicologia della salute o , in alternativa , del diploma conseguito presso gli istituti riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art.3 della legge n.56/1989 idonei ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.

I sanitari in possesso dei suddetti titoli, pertanto, legittimati all'esercizio della psicoterapia e i loro nominativi possono essere inseriti nell'apposito elenco tenuto da ciascun Ordine.

L'Ordine , dopole opportune verifiche, provvederà. dunque. all'annotazione del titolo nell'apposita sezione dell'Albo contenente le specializzazioni e all'inserimento del nominativo nell'elenco,