Si porta a conoscenza degli iscritti la comunicazione n. 75 della FNOMCeO “Decreto legge n. 24/2022 – nota del Ministero della Salute del 29/03/2022 – adempimenti Ordini” relativa alle nuove modalità di gestione delle sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’art. 8 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 che ha modificato l’art. 4 del decreto legge 44/2021 convertito con modificazioni  dalla legge 76/2021.
 E precisamente “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” che all’articolo 8, modificando il D.L. n.172/2021, ha esteso l’obbligo vaccinale al 31 dicembre 2022 per gli esercenti le professioni sanitarie.

Inoltre, il Decreto prevede che "in caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento".
 
Pertanto, in linea con le disposizioni del nuovo decreto, quest'Ordine disporrà la cessazione temporanea della sospensione per gli iscritti che risultano sospesi per inosservanza dell’obbligo vaccinale, solo ed esclusivamente su istanza dell’interessato, da presentare tramite il modulo sotto riportato e comprendente documentazione attestante l’avvenuta guarigione.
 
Si evidenzia che, se entro tre giorni dalla scadenza del termine di differimento dall’obbligo vaccinale per avvenuta guarigione, l’iscritto non presenterà un certificato di avvenuta vaccinazione, la sospensione riprenderà efficacia automaticamente.
 
Si invitano gli iscritti che hanno contratto l’infezione a consultare la tabella soprariportata e, qualora fossero decorsi i termini di differimento, a trasmettere tempestivamente all’Ordine documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
 

Di seguito una tabella riassuntiva delle varie casistiche connesse all’obbligo vaccinale predisposto dalla FNOMCeO: vedasi allegato

I sanitari sospesi che volessero richiedere il reintegro devono inviare via PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. relativa domanda all’Ordine compilando il modulo allegato.

Si allegano: Comunicazione n.75 della FNOMCeO