Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 " è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere"
L'Ordine o Collegio, a seguito del mancato adempimento,entro trenta giorni della diffida, in caso di mancata ottemperanza alla stessa applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
Si allega Circolare n. 22 della FNOMCeO del 28/01/2021 Prot. 1779
Pertanto questo Ordine invita tutti gli iscritti (medici e Odontoiatri) che ancora non l'hanno comunicato ,di affrettarsi, in quanto questo ufficio sta per provvedere ad inviare singolarmente la diffida a chi non ha adempiuto.